Il Consiglio federale ha fissato il tasso d'interesse minimo per il 2026 ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 LPP e dell'art. 15 OPP 2. Il tasso d'interesse minimo rimane all'1,25%. I contributi del fondo di garanzia per i sussidi vengono ridotti dallo 0,13% allo 0,11%.
I nuovi importi limite (dal 1985 al 2026) sono disponibili qui.